Gio,
Warning: shell_exec() has been disabled for security reasons in D:\inetpub\webs\artigianatocalabriait\header.php on line 26

Warning: setlocale() [function.setlocale]: Passing locale category name as string is deprecated. Use the LC_* -constants instead in D:\inetpub\webs\artigianatocalabriait\header.php on line 27
29/07/2010 - 13:10
 Home  Settori  Attività  Opportunità  Legislazioni  Disciplinari  Download  Contatti

Legislazione Nazionale
Legislazione Regionale
Leggi, Definizioni e Regolamenti
dell'Attività Artigiana



COMMISSIONI PROVINCIALI (CPA) E REGIONALI PER L'ARTIGIANATO (CRA)

Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 terzo comma della LEGGE 8 agosto 1985, n. 443,, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 7 della LEGGE 8 agosto 1985, n. 443, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Commissioni provinciali per l'artigianato.

La CPA tiene l'albo delle imprese artigiane ed accerta i requisiti necessari indicati dalla legge 443/85 necessari per ricondurre un'attività d'impresa al settore dell'artigianato.
La CPA è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri, i quali eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente, dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Commissioni regionali per l'artigianato.

La CRA è l'organismo di secondo livello innanzi al quale può essere presentato ricorso amministrativo contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane.
La CRA oltre a svolgere i compiti di cui sopra, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.
La commissione è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente ed è composta:
a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della regione;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.
Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.
Indietro
[Settori] [Attività] [Riconoscimenti] [Legislazione] [Disciplinari] [Download] [Contatti]
Webmaster Gennaro Dolce - CO.SE.R. CALABRIA Scarl