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| Compiti del Comitato |
1. propone alla Giunta Regionale, nell’ambito dei settori individuati dalla legge 15/02 all’articolo 3, le lavorazioni artistiche e le aziende meritevoli di ottenere il contrassegno di origine;
2. iscrive, aggiorna e tiene l’Albo regionale speciale delle imprese artigiane operanti nel settore dell’artigianato artistico;
3. propone ai competenti organi regionali l’adozione di iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche;
4. svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla Giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge;
5. propone al Consiglio regionale le integrazioni o le modifiche dei settori dell’artigianato artistico e tradizionale
6. vigila sull’uso appropriato del contrassegno e propone alla Giunta regionale l’entità della sanzione pecuniaria per l’uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità che va da un minimo di Euro 1.032,91 a un massimo di Euro 10.329,14, fatte salve, in materia le norme del codice penale;
7. elabora i disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e qualità e dei connessi regolamenti d’uso;
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