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| Contrassegno di Origine e Qualità |
| Art. 6 - L.R. N°15 |
1. Il contrassegno di origine e qualità, di cui all’articolo 2, lettera a) della presente legge, porta la dicitura «Regione Calabria» seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come «artistica» e completata con la denominazione della zona di produzione e dall’individuazione delle caratteristiche tecnico-tradizionali di produzione.
2. La forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del con-trassegno sono stabilite dalla Giunta regionale, previa proposta del Comitato di cui al successivo articolo 9. |
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